La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n° 13983/14 ha escluso il mobbing nel caso di litigi reciproci fra coniugi. Il mobbing, pertanto, come elaborazione giurisprudenziale si configura esclusivamente nell’ambito dei rapporti di lavoro non potendo applicarsi anche nel diritto di famiglia. LA Suprema Corte ha sancito che la nozione di mobbing non può avere una qualche rilevanza in ambito familiare, in quanto vige il principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi. A differenza di quanto avveniva in passato, l'unità familiare non è più fondata sull'autorità maritale, ma è affidata all'accordo dei coniugi. In ogni caso, se gli screzi tra i coniugi in procinto di separarsi sono reciproci, non può essere pronunciato l’addebito della separazione. Analizziamo nel merito il caso specifico. L’oggetto della sentenza che ci occupa, vede protagonisti due coniugi, parti della loro causa di separazione, con proposta da parte di entrambi di domanda di addebito. La richiesta è stata rigettata dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, in quanto i reciproci screzi erano frutto della rottura, piuttosto che causa della stessa. La moglie, non contenta della decisione della Corte d’Appello, ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando che il riferimento all'istituto del mobbing, posto in essere dai Giudici di primo e secondo grado, in ambito familiare, fosse improprio e contraddittorio. La Suprema Corte ha ritenuto non condivisibili le considerazioni svolte nel predetto motivo di ricorso, in quanto deve escludersi che la nozione di mobbing possa avere una qualche rilevanza in ambito familiare, nel quale vige il principio di uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi e, a differenza di quanto avveniva in passato, l'unità familiare non è più fondata sull'autorità maritale, ma affidata all'accordo dei coniugi che è il fulcro della costituzione e conservazione del rapporto matrimoniale. La Suprema Corte, altresì, ha rilevato che il mobbing è comunemente la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematicamente protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, caratterizzata da sistematici e reiterati comportamenti ostili, che si manifestano in forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, tali da determinare un dislivello tra protagonisti, nonché da relegare la vittima ad un livello di inferiorità. Tale concetto, pertanto, non può essere trasposto ex se e tout court nell’ambito delle separazioni con addebito, in quanto quest’ultimo è caratterizzato da una ratio totalmente diversa.
Fontanarosa & Associati /Studio Legale